Esonero formativo
PROCEDURE PER INOLTRO AUTOCERTIFICAZIONI ESONERO PER MANCATO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Esonero, ai sensi dell’Art. 7 delle Linee Guida e di Coordinamento attuative del regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo (2020).
“Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare,anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:
a. maternità, paternità, adozione, affidamento, riducendo l’obbligo formativo di – 20 CFP per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio, ivi compresi i 4 CFP in materia di deontologia e discipline ordinistiche; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità;
b. malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;
c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
d. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).
Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per un anno non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo.
Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale, per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:
• non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
• non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
• non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).
A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:
• coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell’Ente o della struttura privata di appartenenza;
• coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);
• coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l’adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego).
L’esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale, con riferimento semestrale (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche). Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma al proprio Ordine, l’esonero per l’obbligo formativo.
L’obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.
Nell’ipotesi di esonero e nell’ipotesi di raggiungimento del 70° anno di età, ai fini della valutazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo nel triennio e, quindi, anche ai fini del procedimento disciplinare, dovranno essere scomputati dai 60 crediti formativi un numero di crediti da calcolarsi per ogni semestre in misura pari a 10, dei quali 2 in deontologia e discipline ordinistiche.
Mancato esercizio della professione
Al fine di permettere agli interessati un corretto avvio della procedura di richiesta di esonero dall’obbligo formativo, vengono riportate le istruzioni da seguire per un corretto inoltro della istanza di cui all’allegato modello di esonero (requisiti necessari: mancato possesso di partita IVA, non iscrizione ad INARCASSA, non esercizio della professione in qualunque forma e neanche occasionale)
- Accedere alla propria pagina della PIATTAFORMA;
- Selezionare il triennio formativo di riferimento;
- Creare una nuova istanza dal menu e selezionare “RICHIESTA ESONERO OBBLIGO FORMATIVO”, selezionando “NON ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NEANCHE OCCASIONALMENTE PER TRE ANNI” (per ogni anno i CFP esonerati corrispondono a 20):
- Cliccare sulla clausola “Responsabilità e Privacy”, spuntando la corrispondente casella, salvare e procedere con la seconda schermata;
- Nella seconda schermata allegare, in unico pdf, la seguente documentazione: modello di esonero, compilato e sottoscritto (allegato) e copia del documento di identità in corso di validità;
- Salvare ed inoltrare.
SI SEGNALA CHE, CON RIFERIMENTO AD OGNI TRIENNIO DI OBBLIGO FORMATIVO, E’ OBBLIGATORIO PRESENTARE ISTANZA DI ESONERO PER OGNI SINGOLO ANNO PER I CASI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL MODELLO
Esonero per docenti universitari a tempo pieno (L. 382/1980)
Al fine di permettere agli interessati un corretto avvio della procedura di richiesta di esonero dall’obbligo formativo, vengono riportate le istruzioni da seguire per un corretto inoltro della istanza di cui all’allegato modello di esonero
Accedere alla propria pagina della PIATTAFORMA;
- Selezionare il triennio formativo di riferimento, cliccando sulla freccia in alto a sinistra;
- Creare una nuova istanza dal menu e selezionare “RICHIESTA ESONERO OBBLIGO FORMATIVO”, dalla voce Tipologia dal menu selezionare “DOCENTI UNIVERSITARI A TEMPO PIENO AI QUALI È PRECLUSO L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE (L. 382/1980)” (per ogni anno i CFP esonerati corrispondono a 20):
- Cliccare sulla clausola “Responsabilità e Privacy”, spuntando la corrispondente casella, salvare e procedere con la seconda schermata;
- Nella seconda schermata allegare, in unico pdf, la seguente documentazione: modello di esonero, compilato e sottoscritto (allegato) e copia del documento di identità in corso di validità;
- Salvare ed inoltrare.
SI SEGNALA CHE, CON RIFERIMENTO AD OGNI TRIENNIO DI OBBLIGO FORMATIVO, E’ OBBLIGATORIO PRESENTARE ISTANZA DI ESONERO PER OGNI SINGOLO ANNO PER I CASI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL MODELLO DI ESONERO
Ulteriori autocertificazioni esonero
- MATERNITA’, PATERNITA’ E ADOZIONE;
- MALATTIA GRAVE O IMPEDIMENTO CHE DETERMININO L’INTERRUZIONE DELLA ATTIVITA’ PROFESSIONALE PER ALMENO 6 MESI CONTINUATIVI;
- ASSENZA DALL’ITALIA CHE DETERMINI L’INTERRUZIONE DELLA ATTIVITA’ PROFESSIONALE, SIA IN ITALIA CHE ALL’ESTERO, PER ALMENO 6 MESI CONTINUATIVI;
- ALTRI CASI DI DOCUMENTATO IMPEDIMENTO DERIVANTE DA CAUSE DI FORZA MAGGIORE E SITUAZIONI DI ECCEZIONALITA’
Al fine di permettere agli interessati un corretto avvio della procedura di richiesta di esonero dall’obbligo formativo, vengono riportate le istruzioni da seguire per un corretto inoltro della istanza di cui all’allegato modello di esonero
Accedere alla propria pagina della PIATTAFORMA;
- Selezionare il triennio formativo di riferimento, cliccando sulla freccia in alto a sinistra;
- Creare una nuova istanza dal menu e selezionare “RICHIESTA ESONERO OBBLIGO FORMATIVO”, dalla voce Tipologia dal menu a tendina selezionare la relativa istanza, (per ogni anno i CFP esonerati corrispondono a 20):
- Cliccare sulla clausola “Responsabilità e Privacy”, spuntando la corrispondente casella, salvare e procedere con la seconda schermata;
- Nella seconda schermata allegare, in unico pdf, la seguente documentazione: modello di esonero, compilato e sottoscritto (allegato) e copia del documento di identità in corso di validità;
- Salvare ed inoltrare.
SI SEGNALA CHE, CON RIFERIMENTO AD OGNI TRIENNIO DI OBBLIGO FORMATIVO, E’ OBBLIGATORIO PRESENTARE ISTANZA DI ESONERO PER OGNI SINGOLO ANNO PER I CASI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL MODELLO DI